Servizio di riproduzione in fotocopia
E’ possibile chiedere la riproduzione in fotocopia di articoli e di parti di documenti, posseduti dalla biblioteca, nei limiti di legge:
[…]
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
[…]
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
(Legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 e successive modifiche art. 68, commi 3 e 5).
Il servizio è a cura del personale della biblioteca
Tariffe per fotocopie
Stampe o fotocopie formato UNI A4 (cm 21 x 29.7)
- Bianco e Nero 0.10 €
- Colore 0.40 €
Fotocopie formato UNI A3 (cm 29.7 x 42)
- Bianco e nero 0.20 €
- Colore 0.80 €
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